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Rumori intollerabili e tutela civilistica:

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La disciplina civilistica sulle immissioni di rumori è regolata nel disposto 844 del codice civile.

Tramite azione di parte promossa dal soggetto leso, che subisce l’azione di disturbo, è possibile mettere in moto un iter giuridico che lo tuteli.

E’ consentito, per tanto per legge, secondo quanto disciplinato dal codice civile all’art 844, chiedere che cessi l’attività rumorosa: ciò significa che il giudice che sarà adito, secondo azione di parte, che va ricordato è differente da quella penale, (che non necessita strettamente l’intervento del soggetto leso per esser tutelato), potrà sempre il giudice civile adito ordinare l’esecuzione di interventi volti a limitare il rumore al fine di ricondurlo nell’ambito della normale tollerabilità e finanche la cessazione delle attività produttive rumorose, stante l’impossibilità di ricondurre le immissioni sonore nell’ambito della normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi. Non è sempre necessaria una perizia tecnica per stabilire l’immissione molesta di rumori, stante il fatto che il ragionamento del giudice per trarre le sue conclusioni verte su procedimenti di carattere logico, in alcune ipotesi però sempre il giudice adito potrà chiedere l’intervento di un perito tecnico per stabilire se effettivamente l’immissione di rumori superi quelli consentiti per legge. E’ bene sapere che i rumori intollerabili che creano elemento di disturbo sono anche la causa della svalutazione monetaria dell’immobile, essi di conseguenza creano grave pregiudizio ai proprietari, che potranno tutelarsi sempre tramite azione di parte, chiedendo un risarcimento del danno per la perdita di valore dell’immobile. E’ altresì consentito richiedere come azione di risarcimento del danno quale quello alla salute, esistenziale e in taluni casi anche i danni morali ove risultasse che le immissioni rumorose siano frutto anche di un’attività illecita sanzionata penalmente e laddove il reato fosse configurato o astrattamente configurabile. Questi danni sono anche esercitabili da parte non solo dei proprietari dell’immobile ma dagli eventuali residenti come i locatari o persone che si trovino nello stato di fatto con diverso titolo a vivere abitualmente nell’immobile in cui si verifica l’immissione abnorme di rumori.

Altra questione è invece data dalla disciplina dei regolamenti comunali sulle manifestazioni pubbliche. Spesso concerti in piazza o musica dal vivo rientrano nella definizione di “festa temporanea” ed hanno un particolare capitolo e disciplina giuridica a secondo delle approvazioni dei regolamenti. Quindi limiti, orari, misura dei decibel sono tutti disciplinati dalle ordinanze del Comune. Per tanto per scoprire a che ora staccare la musica o comprendere fino a quanto il rumore possa esser consentito è evincibile da quanto approvato e contenuto nelle suddette ordinanze, che essendo comunali possono di volta in volta cambiare, non esistendo una norma unitaria che le disciplina.

avv. Elisa Cilona

Avv. Elisa Cilona

avv. Elisa Cilona

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Scritto da su set 8 2014. Archiviato come IL PARERE LEGALE, PROVVISORIA, SECONDO PIANO. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Salta e vai alla fine per lasciare una risposta. Pinging non è attualmente consentito

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