L’Avvocato risponde.Nuova rubrica settimanale di sicilialive24 curata dall’Avvocato Serena Avenia
ARCHIVIO ARTICOLI, PRIMO PIANO, RUBRICHE mercoledì, gennaio 25th, 2017Iniziamo una collaborazione con l’Avvocato Serena Avenia del foro di Agrigento per una rubrica settimanale dal nome “l’Avvocato risponde”,dove i lettori del giornale potranno porre delle domande al legale su questioni giuridiche attraverso una mail in redazione per avere risposte rispetto i quesiti posti.Basta inviare una mail alla redazione del giornale.redazione@sicilialive24.it
Buonasera Avvocato, qualche giorno fa ho ricevuto un avviso di accertamento TIA relativo all’anno 2010.
Questa richiesta è legittima? Cosa posso fare?
Nicola M.
“Buongiorno Sig. Nicola, Le preciso che le richieste di pagamento della TIA avanzate dal Comune unitamente all’intimazione di pagamento degli arretrati, sono generalmente legittime. Il pagamento del tributo, infatti, può essere richiesto dal Comune, o con avviso di accertamento o successivamente per il tramite di un agente della riscossione con la notifica della cartella di pagamento.
Con riferimento al caso specifico, il Comune può richiedere il pagamento della TIA entro la fine del quinto anno (31 dicembre) successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati ai sensi dell’art. 1 co. 161 L. 296/2006.
Detto ciò ed in assenza di atti interruttivi della prescrizione, gli arretrati relativi all’anno 2010 e quelli per gli anni precedenti risulterebbero prescritti a far data dal 1° gennaio 2016.
Allo stesso modo, a partire dal 1° gennaio 2017 si prescriveranno anche gli arretrati relativi alla TIA 2011.
Pertanto, se la richiesta di pagamento risulta prescritta potrà presentare una istanza di annullamento in autotutela al Comune o adire la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso.
Le consiglio, tuttavia, di far esaminare gli atti in questione al fine di poter ottenere una risoluzione del caso personalizzata.”
Buonasera, mi chiamo Maurizio e ho subito un infortunio mentre mi trovavo a lavoro. Cosa posso fare e chi paga per il mio infortunio?
Gentile Maurizio, il primo passo è quello di recarsi presso il Pronto Soccorso per far refertare l’infortunio subito, previa comunicazione di quanto accaduto al suo datore di lavoro.
Il referto rilasciato dal Pronto Soccorso dovrà poi essere inviato al suo datore di lavoro, il quale sarà obbligato a presentare la denuncia di infortunio all’INAIL se la sua prognosi è superiore a tre giorni.
Successivamente dovrà essere sottoposto a visita medica, presso gli ambulatori Inail, che si concluderà o con un certificato di chiusura definitiva dell’infortunio (con il quale potrà riprendere l’attività lavorativa) o con un certificato di prosecuzione che consegnerà al datore di lavoro.
Per quanto riguarda, invece, l’onere di pagamento si precisa che l’infortunio verrà pagato dal datore di lavoro per i primi quattro giorni ed in particolare il giorno dell’infortunio sarà pagato al 100% mentre dal secondo al quarto giorno verrà corrisposto il 60% della retribuzione.
Dal quinto giorno in poi e per tutto il periodo di assenza sarà l’Inail a corrisponderLe un indennizzo pari al 60% della retribuzione fino al 90° giorno e poi il 75% dal 91° giorno fino alla completa guarigione.
Buongiorno sono Maria Antonietta, molti anni fa a seguito di una emotrasfusione sono stata contagiata da sangue infetto. Mi è stato riconosciuto un indennizzo, ma è sempre rimasto uguale negli anni. E’ possibile?
Maria Antonietta
Buonasera Signora Maria Antonietta, cercherò di essere chiara e sintetica vista la complessità dell’argomento.
Nel 1992 è stata emanata una legge riguardante “l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, la legge 210/92.
È importante chiarire che non si tratta di un risarcimento del danno (il quale presupporrebbe una responsabilità e un danno) ma di una somma che lo Stato concede a titolo di solidarietà sociale.
Questo indennizzo che si riceve con la legge 210/92 è composto da due parti: l’indennità integrativa speciale e l’indennizzo.
Per alcuni anni, la quota d’indennizzo è rimasta sempre la stessa, nonostante gli indici ISTAT venissero aggiornati annualmente, tuttavia, in un primo momento venne negata la rivalutazione degli indennizzi con decorrenza retroattiva, congelando gli importi al 1992, cosa che determinò il sorgere di numerosi contenziosi in Tribunale.
A risolvere tale controversia e a riconoscere, dunque, il diritto all’indennizzo per tutti i soggetti danneggiati, ha provveduto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 293 del 2011, la quale ha precisato che “l’indennizzo deve essere inteso nella sua globalità e, dunque, rivalutato in entrambe le sue parti” e che “l’indennità integrativa speciale portava con sé il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita “nella sua originaria struttura”, ma successivamente essa è stata snaturata con il cosiddetto “taglio della scala mobile”, per cui non c’è ragione di non rivalutarne l’importo”.
Per tali ragioni, dunque, potrà adire le vie legali al fine di poter ottenere il riconoscimento di quanto dovuto.
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I primi di Febbraio 2017, mi e’ arrivato una ingiunzione di pagamento relativa a TIA 2010 per una casa di mia proprieta’, ma ho rilevato alcune anomalie.
Anomalia 1) Ho qui la residenza a partire da febbraio 2011,
Anomalia 2)Manca il timbro di accettazione postale nella cartolina di ritorno per il mittente . e’ la data di spedizione il 31 Dic. 2016 e’ scritto a macchina.
Anomalia 3) Sul sito DoveQuando di poste Italiane, la raccomandata risulta in spedizione dal 10 Gennaio 2017. e consegnata a me il 12 Febbraio 2017.
In base alla sua precedente risposta, la TIA 2010 si e’ gia’ precritta i 1° Genn. 2016.
Ma se cosi’ non fosse,e’ possibile eccepire l’anomalia della data di spedizione ,a mio vedere non effettiva,e quindi la prescrizione al 1° Gennaio 2017 ?
La sentenza dell’agosto 2013 (Corte di Cassazione 18759/2013) nella quale,
proprio in relazione alla tempestività di un atto interruttivo della prescrizione la Cassazione
aveva modo di ribadire che
“La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e
per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti
processuali non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali).
Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui
pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati
dal mittente consegnati all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale.”;
Cosa ne pensa?
La Ringrazio per la Risposta.
Bart
Se non ci sono eventi interruttivi la pretesa tributaria è prescritta. In primo luogo perché il tributo si riferisce al 2010 e l’avviso reca comunque il timbro del 31 dicembre 2016, dovendo lo stesso essere notificato entro il 31.12.2015; sia perché in ogni caso è stato da lei conosciuto nel 12.02.2017.
Questo motivo è già sufficiente ed assorbe eventuali ulteriori motivi.
Avv. Avenia