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L’Avvocato Serena Avenia risponde ai lettori.

serena avenia

Buongiorno Avvocato. Ho acquistato un immobile nel 2010. E’però emerso un debito per la fornitura dell’acqua relativo ad anni che vanno dal 2006 al 2009. Il condominio mi ha chiesto l’intera quota di spettanza ma io non voglio pagarla perché il precedente proprietario nell’atto di compravendita ha rilasciato dichiarazione di pagamento di tutte le spettanze di propria competenza. Cosa faccio?

Marco S.

“Salve Marco, le preciso che il condominio nella persona dell’amministratore è responsabile della riscossione dei contributi ed erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, così come disposto dall’art. 1130 c.c. Dal combinato disposto di tale norma con l’art. 63, I e II comma, disp. att. c.c., si desume che l’amministratore non può agire contro il precedente proprietario che non ha saldato le spese. Infatti, l’unico soggetto contro il quale l’amministratore può agire per l’emissione di un eventuale decreto ingiuntivo per il recupero delle somme è il proprietario attuale dell’unità immobiliare.Tuttavia, se i debiti riguardano aspetti antecedenti la compravendita come nel caso di specie, Lei potrà successivamente esercitare il diritto di rivalersi sul suo predecessore.Per chi acquista, di fatto, è impossibile sfuggire all’azione condominiale. Per tale motivo è sempre consigliabile, in prossimità del rogito, chiedere all’amministratore una dichiarazione contente l’indicazione precisa di eventuali debiti.

Buonasera, ho firmato una separazione consensuale con mia moglie. Le passo un assegno di mantenimento sia per lei che per i miei figli. Voglio sapere se posso fare un ricorso per eliminare questo mantenimento visto che la mia ex ha intrapreso una nuova relazione?

Angelo R.

“L’inizio di una nuova relazione affettiva non produce particolare effetti sulle condizioni della separazione.Tuttavia potrebbe richiedere una rideterminazione delle condizioni economiche della separazione deducendo come nuovo elemento di fatto l’avvenuta intrapresa convivenza more uxorio di sua moglie con il nuovo compagno, in quanto il contributo reso da quest’ultimo, probabilmente, può comportare una modifica in senso migliorativo delle condizioni economiche di sua moglie.”

Gentile Avvocato, ho prenotato un volo per Milano ma ho dovuto aspettare tre ore a causa di un ritardo. Ho diritto a qualche risarcimento?

 Giovanna P.

“Salve Giovanna. La compagnia aerea è obbligata a corrispondere al passeggero un indennizzo monetario in una misura che varia a seconda della lunghezza della tratta aerea.

Tuttavia, i superiori importi possono essere ridotti del 50% se ai passeggeri viene offerta la possibilità di arrivare a destinazione imbarcandosi su un volo alternativo.”

Inoltre, la compagnia aerea può rifiutarsi di pagare qualora dimostri che sono state adottate tutte le misure necessarie e possibili per evitare il ritardo oppure che era impossibile adottarle.

Ciò detto, Le consiglio di inviare una richiesta d’indennizzo alla compagnia aerea con la quale ha stipulato il contratto di trasporto.

 

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Scritto da su feb 26 2017. Archiviato come ARCHIVIO ARTICOLI, RUBRICHE, SECONDO PIANO. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Salta e vai alla fine per lasciare una risposta. Pinging non è attualmente consentito

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