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Gela: no all’istanza della candidata Cavallo. L’avvocato Morselli mantiene la carica di consigliere comunale

Come si ricorderà, con ricorso proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, la sig.ra Cavallo Sara Silvana, prima dei non eletti della lista “Avanti Gela” (collegata al candidato sindaco Spata), ha sostenuto che: A) l’Ufficio Centrale non avrebbe correttamente determinato il premio di maggioranza; B) che al gruppo di liste collegato al candidato sindaco Greco avrebbero dovuto essere assegnati n. 14 seggi (in luogo dei 15 assegnati) e che, conseguentemente, la stessa avrebbe dovuto essere proclamata eletta in luogo dell’avv. Morselli.
L’avv. Morselli si è costituita in giudizio, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Frattanto, il legislatore regionale con l’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 ha espressamente previsto – ai fini dell’attribuzione del premio di maggioranza- una nuova di modalità di arrotondamento dei seggi.
Alla luce di tale nuova disposizione, la sig.ra Cavallo ha chiesto al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale di procedere in autotutela alla correzione del risultato elettorale e alla proclamazione della stessa in luogo dell’Avv Morselli.
L’avv. Morselli – rappresenta e difesa dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia – con apposita nota inoltrata al Comun di Gela ha invitato tale Ente ad astenersi dall’adottare qualsivoglia provvedimento volto a modificare a composizione del Consiglio Comunale.
In particolare, con tale atto, gli avv.ti Rubino e Impiduglia, hanno chiarito che gli Organi Comunali (Sindaco, Segretario Comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Consiglio Comunale) non hanno alcun potere in ordine alla proclamazione dei Consiglieri Comunali e, dunque, giammai avrebbero potuto proclamare la sig.ra Cavallo in luogo dell’avv. Morselli.
Il Segretario del Comune di Gela, pertanto, con apposita nota del 27.03.2020, ha comunicato alla sig.ra Cavallo l’impossibilità di procedere alla proclamazione di quest’ultima, nelle more della pronuncia del TAR Palermo.
Pertanto, sarà il TAR Sicilia Palermo a pronunciarsi sulla vicenda nell’udienza fissata per il 15.12.2020.
In quella sede, il TAR Palermo dovrà, tra l’altro, valutare l’applicabilità retroattiva dell’art. 3 della l.r. n. 6 del 3 marzo 2020 e dovrà, altresì, accertare la sussistenza dei presupposti per disapplicare tale norma (per contrasto con gli articoli 6 e 13 della Carte Europea dei Diritti dell’Uomo) ovvero per sollevare una questione di legittimità costituzionale (per contrasto con gli articoli 24, primo comma, 102 e 117 , primo comma, della Costituzione).

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Scritto da su apr 2 2020. Archiviato come ARCHIVIO ARTICOLI, CRONACA, SECONDO PIANO. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Salta e vai alla fine per lasciare una risposta. Pinging non è attualmente consentito

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