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Il Cga ad Acquedolci: “Nessuna sospensione e riduzione in pristino di alcuni lavori in contrada Nicetta”

Nel 2011, con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Sicilia, sede di Catania, il prof. G. S., con il patrocinio dell’avv. Girolamo Rubino, impugnava il provvedimento con il quale era stata ordinata la sospensione e la riduzione in pristino dei lavori eseguiti all’interno del proprio fondo agricolo in Contrada Nicetta, nel Comune di Acquedolci, in quanto ritenuti eseguiti in difformità essenziale rispetto all’originaria concessione edilizia rilasciata nel 2011.

Il progetto riguardava la realizzazione, anche con l’utilizzo di fondi pubblici, di un centro per lo svolgimento di attività di fruizione del territorio, valorizzazione delle tradizioni, vendita diretta dei prodotti tipici, adozione animali e raccolta diretta dei prodotti aziendali.

Nel corso dell’esecuzione dei lavori, il prof. G. S. aveva presentato una SCIA per diversificare l’ubicazione (sempre nella stessa area) dei due corpi di fabbrica.

Nonostante ad esito di un primo accertamento urbanistico fosse stata rilevata, da parte dei tecnici comunali, la piena conformità delle opere eseguite rispetto al contenuto della Concessione Edilizia rilasciata e della SCIA presentata, il Comune, a seguito di ulteriori accertamenti integrativi, emetteva la impugnata ordinanza di sospensione lavori e riduzione in pristino dei lavori realizzati.

Con la sentenza di primo grado, veniva accolto il ricorso presentato dal prof. G. S. volto ad ottenere l’annullamento della citata ordinanza.

Il primo giudice, in particolare, in adesione alle tesi difensive dell’avv. Girolamo Rubino, rilevava come, nell’atto impugnato, non fosse ravvisabile “alcun cenno circa la sussistenza di ragioni di interesse pubblico prevalenti sull’interesse del privato alla conservazione del titolo illegittimo”.

Di conseguenza, l’esercizio dell’autotutela era da reputarsi illegittimo, mancando “la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e ponderazione tra interessi pubblici e privati”.

Il Comune di Acquedolci ricorreva in appello per ottenere l’annullamento della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, al quale resisteva il prof. G.S., assistito dall’avv. Girolamo Rubino.

Ebbene, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, confermando in toto la sentenza di primo grado, ha respinto l’appello del Comune rilevando come il Comune di Acquedolci avesse ormai esaurito il suo potere di annullamento della SCIA già consolidatasi.

Inoltre, il Giudice amministrativo di appello confermava in pieno le tesi del prof. G.S. anche nel merito, accertando l’inconsistenza dei rilievi tecnici che il Comune di Acquedolci aveva posto a base del provvedimento impugnato, e cioè la natura di stradella di campagna (e non di strada comunale) della via di accesso al fondo, e la piena legittimità della SCIA quale titolo valido al fine di legittimare la rototraslazione del fabbricato.

Per effetto della superiore sentenza, dunque, il prof. G.S. non dovrà procedere né alla sospensione né alla riduzione in pristino dei lavori eseguiti.

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Scritto da su gen 26 2021. Archiviato come ARCHIVIO ARTICOLI, CRONACA, SECONDO PIANO. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Salta e vai alla fine per lasciare una risposta. Pinging non è attualmente consentito

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