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Cefpas , la sentenza della Corte Costituzionale mette la parola fine e boccia il sogno di ente del Servizio Sanitario Regionale

Cefpas foto

La sentenza di ieri dei giudici della Corte Costituzionale ha spazzato qualsiasi dubbio agli scafati legislatori del Parlamento siciliano di trasformare il Cefpas di Caltanissetta ente nato da una legge regionale la 30/93 in ente del servizio sanitario regionale. Infatti è la stessa Corte che ha cassato la legge regionale 1 del 2024 all’art. 25 comma 2 che determinava un nuovo percorso per l’ente nisseno. Così non è stato secondo la sentenza dei giudici delle leggi.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che ha riconosciuto il Cefpas come ente del servizio sanitario regionale. La sentenza riguarda l’art. 25, secondo comma, della legge regionale n. 1 del 2024 e accoglie in questa parte il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

La questione che la Corte è stata chiamata ad esaminare ha avuto riguardo, essenzialmente, alla possibilità di ritenere, o no, la norma impugnata di interpretazione autentica, argomento sostenuto dalla difesa regionale in quanto le spese di funzionamento dell’ente erano già state poste dalla citata legge n. 30 del 1993 a carico del servizio sanitario regionale.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto la disposizione essere di carattere innovativo poiché essa non ha attribuito un significato ad una previsione normativa preesistente, bensì l’ha integrata, per di più precisando che «[g]li effetti discendenti dal presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge». Nel caso di norma di interpretazione autentica, ha sottolineato la decisione, «la norma risultante dalla saldatura con la disposizione interpretata avrebbe comportato la sua vigenza ab origine e non già dalla data di entrata in vigore della disposizione interpretativa».

Di qui, in primo luogo, la Corte ha ritenuto l’art. 25, secondo comma, della legge regionale Siciliana n. 1 del 2024, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica sancito, in tema di contenimento della spesa sanitaria, dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.

A riguardo, è significativa una duplice puntualizzazione, contenuta nella sentenza:

a) l’elencazione degli enti del servizio sanitario di cui all’art. 19 del predetto decreto ha natura tassativa;

b) in ogni caso, ciò che caratterizza tali enti è che essi, a differenza del CEFPAS (cui sono demandate in via esclusiva attività di formazione e ricerca), svolgono, in tutto o in parte, anche attività sanitaria strettamente intesa, ossia volta alla tutela della salute della persona umana. L’estensione del perimetro sanitario ad enti diversi, come ha fatto la disposizione impugnata, avrebbe rischiato di intaccare i fondi destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) (nello stesso senso la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 1 del 2024).

Inoltre, la previsione censurata è stata considerata incompatibile con l’art. 117, terzo comma, Cost. anche in relazione al principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 2, ottantesimo comma, della legge n. 191 del 2009. In forza di un principio costante della giurisprudenza costituzionale, poiché la Regione Siciliana è assoggettata ad un piano di rientro, non può introdurre nell’esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, prestazioni afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei LEA, al duplice scopo di «garantire contemporaneamente il processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili (sentenze n. 51 del 2013 e, quanto alla Regione Siciliana, n. 62 del 2020)».

fonte insanitas

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Scritto da su ott 30 2024. Archiviato come ARCHIVIO ARTICOLI, POLITICA, PRIMO PIANO. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Salta e vai alla fine per lasciare una risposta. Pinging non è attualmente consentito

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