L’Avvocato risponde.
ARCHIVIO ARTICOLI, PRIMO PIANO, RUBRICHE martedì, gennaio 31st, 2017Qualche mese fa si sono presentati alla mia porta operatori per l’energia elettrica che hanno voluto controllare le bollette e mi hanno proposto un contratto più conveniente. Non ho accettato, ma nonostante questo qualche giorno dopo ho ricevuto una chiamata che mi confermava il cambio di gestore. Ho detto di non essere interessata ma ho comunque ricevuto le bollette del nuovo operatore. Cosa posso fare?
“Purtroppo con il libero mercato sono sempre più frequenti i casi di utenti che restano vittime di pratiche commerciali scorrette. Tuttavia esistono delle tutele. Tutti i contratti di fornitura di luce e gas possono essere recessi in qualunque momento da parte del cliente.
In particolare per quanto riguarda i contratti non richiesti, e cioè i contratti conclusi in luoghi diversi dagli uffici commerciali del venditore, per esempio quelli fatti per telefono o con il porta a porta, la legge riconosce al cliente l’esercizio del diritto di ripensamento (entro 10 giorni).
Nel caso in cui, invece, il cliente non si fosse reso conto di aver firmato un nuovo contratto è prevista una procedura di ripristino, utile a far tornare il cliente con il vecchio gestore.
Per quanto riguarda il caso specifico, essendo rimasta vittima di un contratto non richiesto potrà, infatti, inviare un reclamo scritto allegando copia della lettera di conferma o copia della bolletta.
Il reclamo dovrà essere inviato entro 30 giorni dal ricevimento della lettera o in assenza entro 30 giorni dalla data di scadenza della prima bolletta. Le preciso, ancora, che il fornitore deve rispondere entro 40 giorni e che la fornitura non potrà essere assolutamente sospesa in caso di morosità e fino alla chiusura della controversia. Inoltre, le bollette dovranno essere stornate dal fornitore che dovrà emetterle nuovamente ma con importi ridotti così come previsto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”
Ho combattuto contro una brutta malattia. Adesso va meglio ma continuo a fare delle terapie e delle visite e per questo motivo sono costretta ad assentarmi dal lavoro. Mi è stata riconosciuta una invalidità del 60%, ma senza diritto di poter usufruire della legge 104. Cosa mi consiglia? R.T.
“Per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge 104, è necessario possedere un handicap grave: minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, in situazioni stabilizzate oppure progressive, che siano causa di difficoltà di apprendimento e di integrazione. La materia affrontata dalla legge 104 riguarda la disabilità e generalmente a beneficiarne sono i portatori di disabilità gravi o i lavoratori che assistono un parente con gravi handicap.
Nel suo caso, essendole stata riconosciuta una percentuale del 60% potrà far fronte ai suoi problemi usufruendo di alcune agevolazioni.
In particolare, con una invalidità superiore al 50% avrà comunque diritto a 30 giorni annui, anche non consecutivi, di congedo retribuito per sottoporsi alle cure e alle visite.
Tuttavia se dall’esame della sua documentazione ed in considerazione al tipo di patologia che la affligge, ritiene che la percentuale riconosciuta sia troppo bassa potrà presentare ricorso, attraverso l’ausilio di un legale, entro 180 giorni dal ricevimento del verbale della commissione medica che certifica l’invalidità.”
Mi sto per separare con mia moglie. Chi ha diritto di restare nella casa coniugale? Alberto
“Salve Alberto, l’art. 447 sexies del codice civile prevede che la casa familiare debba essere assegnata tenendo conto, prioritariamente, delle esigenze dei figli. Di talchè, generalmente, la casa verrà assegnata in godimento al genitore con il quale continuerà a convivere stabilmente il figlio.
In assenza di figli, invece, la casa coniugale non sarà assegnata ad uno dei due coniugi, ma si applicherà la disciplina relativa al titolo per il quale l’immobile è nella disponibilità delle parti (ad esempio locazione, proprietà ecc..).
Infatti la legge prevede che il Giudice, nella determinazione dell’assetto economico della separazione, debba necessariamente tener conto dell’assegnazione della casa coniugale in quanto, questa, costituisce fattore di rilievo economico.”
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