LA VALLE DEI TEMPLI E LE LEGGI CHE REGOLANO IL PARCO ARCHEOLOGICO E LA SUA PERIMETRAZIONE
ARCHIVIO ARTICOLI, POLITICA, PRIMO PIANO sabato, luglio 25th, 2026

La riperimetrazione della zona A , secondo il mio modesto pensiero, potrebbe essere una faticosa impresa illusoria.
In tutte le aree europee e mondiali,le aree archeologiche sottoposte a perimetro non sono delimitate a caso “ a compasso su una cartografia”.
La delimitazione farebbe capo a delle linee guida imposte dalle leggi europee ed internazionali che impongono di seguire delle ferme regole di tutela omogenea in un’area dove vige anche il riconoscimento del Patrimonio dell’UNESCO, e se non approvate, sarebbe sottoposta a sanzione la regione siciliana e lo stato italiano.
La delimitazione, quindi , non è una scelta a caso, identificata dal validissimo Soprintendente Prof. Ernesto De Miro o da altri, ma imposta da leggi di tutela ambientale archeologica e paesaggistica dettate dalle normative internazionali.
Riterrei , potrei sbagliarmi, che questa richiesta possa cadere nel nulla, in quanto dovrebbe prevedere una modifica del decreto interministeriale Gui Mancini che recita “ INEDIFICABILITÀ’ PRESSOCHÉ’ ASSOLUTA “ in area con indice di edificabilità preesistenti al 1968. E si dovrebbero anche modificare le leggi successive istituite dal Codice dei Beni Culturali n. 42/2004 , la Legge Regionale n.20 del 2000 che già ti perimetra mantenendo la zona A in tre zone e la prima sarebbbe l’area A monumentale , mentre la seconda zona Paesaggistica Ambientale e la terza naturale attrezzata.
Parrebbe che il testo della legge specificherebbe che la 1 zona sarebbe quella monumentale opportunamente e specificatamente riconosciuta come la vera zona A ; mentre le altre due sarebbero zone di rispetto dell’area centrale denominata A o prima zona.
Il famoso Decreto Interministeriale Gui-Mancini del 1968 ha stabilito un vincolo di inedificabilità pressoché assoluta proprio per fermare il sacco edilizio dell’epoca.
La L.R. n. 20/2000 (che ha istituito il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi) ha articolato il territorio per gradi di tutela, ma senza mai affievolire il rigore della Zona A:
1. Zona I (Monumentale): Tutela rigida del contesto archeologico diretto.
2. Zona II (Paesaggistica/Ambientale) e Zona III (Naturale attrezzata): Funzionano come vera e propria “cuscinetto” (Buffer zone).
Illusoria, dunque, appare qualsiasi proposta di “riperimetrazione al ribasso” volta a sanare l’edificato non autorizzato: dal punto di vista normativo, l’impalcatura di leggi nazionali e regionali rende un’eventuale sanatoria ordinaria o una riduzione della Zona A una strada giuridicamente sbarrata.
Il vincolo internazionale e l’Unesco: non una scelta arbitraria
Pertanto, la perimetrazione della Zona A non è il frutto dell’umore di un singolo pianificatore (per quanto illustre come De Miro), ma il risultato dell’applicazione di rigidi criteri normativi:
Segue, infatti, i Piani di Gestione UNESCO cioè Il riconoscimento come Patrimonio Mondiale dell’Umanità impone la presenza di un’area di tutela diretta (Core Zone) e di una fascia di rispetto (Buffer Zone).
Eventuali “riduzioni” o manomissioni della Zona A rischierebbero di attivare le procedure di infrazione dell’UNESCO, portando all’iscrizione del sito nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo (se non alla revoca del titolo).
Una legge regionale o un intervento locale non possono scardinare principi internazionali di tutela e norme costituzionali (art. 9 della Costituzione Italiana), né sovvertire la normativa statale del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004).
Sono un medico e non sono un giurista, da semplice cittadino nel sociale, ritengo che modifiche per queste leggi sarebbero difficilissime e forse impossibili (tanto per non illudere, come sempre, i soggetti che hanno costruito senza autorizzazioni!).
Semmai, l’unica via, probabilmente protesa a riconoscere gli errori del passato compiuti da tutti , cittadini compresi, sarebbe quella di rendere impercettibili gli immobili esistenti da decenni di fatto e non di diritto, legiferando la possibilità di modifiche essenziali per ridurre fortemente l’impatto ambientale con prescrizioni precise atte a mimetizzare e inserire nel contesto armonico storico, rendendo il tutto impercettibile.
La impercettibilità, ammette l’inesistenza, costituirebbe la mancata visione ed individuazione di questi immobili che potrebbero essere sottoposti ad una sanzione amministrativa e ad una ristrutturazione armonica rispettosa dei luoghi.
Una legge tagliola dovrebbe succedere immediatamente per impedire ad altri di permettersi di effettuare edilizia spontanea.
E in virtù che l’UNESCO abbia concesso il titolo di Patrimonio dell’umanità accettando anche l’esistenza delle case senza autorizzazioni.
L’unica strada razionale – per quanto ardua sul piano legislativo – risiede nell’imporre la totale mitigazione visiva e la ricomposizione paesaggistica di ciò che c’è, sanzionando il passato e sbarrando definitivamente la strada al futuro.
Di Aldo Capitano
Short URL: https://www.sicilialive24.it/?p=160768










