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Fecondazione Eterologa

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Il ministro della Salute Lorenzin, insieme ad altri esperti, si sta occupando di recente di modificare, tramite decreto, l’attuale legge sulla fecondazione medicalmente assistita eterologa.

La L. 40/2004, che disciplina attualmente la materia, è stata profondamente cambiata dalla sentenza n 162 del 10 Giugno 2014 della Corte Costituzione. Questa sentenza appronta delle considerevoli novità e modifiche inerenti a quattro capisaldi della legge fin ora in vigore quali: il limite della produzione di tre embrioni, l’obbligo di impianto contemporaneo di tutti gli embrioni prodotti, il divieto di diagnosi di reimpianto ed infine il divieto di fecondazione eterologa.

La fecondazione eterologa consiste, è giusto precisare, in quella fecondazione artificiale che avviene in laboratorio che utilizza un solo l’ovulo o un solo seme di uno dei genitori, mentre l’altro soggetto è un donatore esterno. Si tratta quindi di una fecondazione in cui uno solo dei genitori della coppia non può avere figli. Questo genere di fecondazione medicalmente assistita è stata ampiamente osteggiata nel nostro paese, a causa delle ripercussioni di impatto psicologico sulla coppia ed anche per le conseguenze parentali atipiche che si potrebbero creare, ed inoltre per evitare un possibile “mercato” del materiale genetico umano.

Il Ministero della Salute si è occupato di questo delicatissimo tema insieme ad una commissione di esperti,  ed è giunto così ad individuare i punti della legge 40/2004 da modificare e di renderli operativi all’approvazione del decreto.

La fecondazione eterologa così inquadrata prevederebbe sia l’anonimato del donatore e sia la gratuità della donazione. Occorre però fare delle precisazioni, per ciò che concerne, in particolar modo l’anonimato, in Italia, si è voluto garantire per questioni di salute, la possibilità di poter risalire all’identità biologica del donatore. Peculiare esempio potrebbe esser fornito nella possibilità da parte del Tribunale di autorizzare a conoscere l’identità del genitore donante, qualora si fosse in presenza di una grave malattia ereditaria. Tutto ciò non andrebbe in contrasto con il diritto all’anonimato, in quanto la stessa Corte di Giustizia Europea contempla tali casi, come il diritto di conoscere il proprio genitore.

Per ciò che concerne la gratuità, per le nuove dinamiche di donazione è prevista una sorta di rimborso spese equiparato alla stregua della donazione del midollo osseo, la ratio è quella di evitare il mercato della donazione di ovuli o di gameti. Questo aspetto dovrà esser rigidamente regolamentato, avvertono sempre gli esperti.

Nel prossimo decreto legge fa sapere, il ministro, che le caratteristiche principali saranno date dalla gratuità e volontarietà della donazione, il limite d’età previsto per i donatori ( 35 per le donne e 40 per gli uomini), il genitore che dona il seme o l’ovulo potrà procreare un massimo di dieci figli ( il limite subisce una deroga se il donatore ha una sua famiglia).

Il limite sulla procreazione è sotteso alla ratio di garantire la riduzione al minimo delle possibili unioni inconsapevoli tra consanguinei. Inoltre il ministro apre con la nuova previsione normativa ad un’importante novità: la possibilità di accedere alla doppia fecondazione eterologa anche qualora entrambi i soggetti  siano sterili. E’ previsto un registro nazionale dei donatori. Tale procedura medicalmente assistita è già operante in Toscana, che l’ha utilizzata nelle sue strutture sanitarie recependo le direttive UE. A causa quindi di differenziazioni di trattamento nello stesso territorio Italiano è nata l’esigenza di regolamentare in modo immediato ed unitario con una nuova previsione di legge che disciplini la fecondazione eterologa.

Avv Elisa Cilona

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Scritto da su ago 6 2014. Archiviato come ARCHIVIO ARTICOLI, IL PARERE LEGALE, PROVVISORIA. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Salta e vai alla fine per lasciare una risposta. Pinging non è attualmente consentito

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