Formazione Professionale: in Tar dà ragione nel merito a due lavoratori di Agrigento e Messina devono essere inseriti nell’Albo ad esaurimento
ARCHIVIO ARTICOLI, LAVORO, PRIMO PIANO venerdì, luglio 31st, 2015Due lavoratori della formazione professionale un agrigentino e una messinese dopo la pronuncia nel merito del Tar dovranno essere inseriti nell’Albo dei formatori secondo la circolare 1 del 15 maggio del 2013.La sentenza di fatto e di diritto ha dato ragione ai ricorrenti perchè per essere inseriti nell’albo non doveva essere fissata la data del 31/12/2008 e per una serie di illegittimità.L’assessorato regionale alla formazione è stato condannato pure alle spese.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3397 del 2014, proposto da .., e…, rappresentati e difesi dall’avv. Girolamo Rubino,
contro
Assessorato Regionale dell’Istruzione della Formazione Professionale, Regione Siciliana, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
per l’annullamento
- del D.D.G. del’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento regionale dell’Istruzione e della formazione professionale n. 4228 del 01.08.2014, pubblicato nella G.U.R.S. del 14.08.2014, nella parte recante l’esclusione dei ricorrenti dall’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana;
- ove occorra della Circolare dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 1 del 15.05.2O13, del D.A. dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 38 del 11.10.2013 e della Delibera di Giunta Regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, nella misura in cui le predette disposizioni dovessero essere interpretate in senso sfavorevole alle ragioni dei ricorrenti;
- di tutti gli altri atti, presupposti, connessi e conseguenti agli atti sopra indicati.
nonche’ per l’accertamento
- del diritto degli odierni ricorrenti all’inserimento nell’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana.
e per la condanna ex art. 30 comma 2 c.p.a
- delle Amministrazioni intimate all’adozione del provvedimento di inserimento dei ricorrenti nell’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale dell’Istruzione della Formazione Professionale e di Regione Siciliana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2015 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i signori S.G, e B. A. hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili, per violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, i ricorrenti lamentano il fatto che tra i requisiti di iscrizione all’albo dei formatori professionali sia contemplata, contra legem, la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 31 dicembre del 2008 (requisito questo che, secondo quanto è pacifico in atti, è stata la causa della esclusione dei ricorrenti dall’albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana, di cui all’impugnato Decr. dirig.le n. 4228 del 01.08.2014.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Assessorato regionale intimato controdeducendo che.
- il requisito del servizio a t.i. alla data predetta deriverebbe da una precisa scelta dell’Amministrazione regionale, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 350 del 4 ottobre del 2010, che costituirebbe, peraltro, applicazione della precedente delibera n. 221 del 2008;
- in tal modo si sarebbe scelto di ottimizzare i “costi” per lo svolgimento dell’attività di formazione professionale tanto che i piani formativi degli anni 2009, 2010, 2011 hanno posto il divieto di assunzione di nuovo personale a tempo determinato;
- il ripetuto requisito e quindi il preciso limite temporale del 31.12.2008, “ancorché non previsto dalla norma primaria”, si fonderebbe sulla potestà discrezionale dell’Amministrazione, al fine di “tutelare le posizioni acquisite nei limiti di quanto consentito dalla delicatissima situazione finanziaria”.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 aprile 2015.
Il Collegio ritiene preliminare ed assorbente l’esame del primo motivo di ricorso.
Il fondamentale problema da affrontare è se sia legittima la limitazione dell’iscrizione all’albo degli operatori della formazione professionale ai titolari di rapporto a tempo indeterminato costituito prima del 31 dicembre 2008.
L’art. 14 della l.r. n. 13/2014 prevede che i requisiti per l’iscrizione all’albo degli operatori della formazione professionale sono i seguenti: 1) assenza di condanne penali; 2) godimento dei diritti civili e politici; 3) possesso dei requisiti professionali e didattici specificati nel precedente art. 13.
Nessun riferimento è fatto a limiti temporali relativi alla instaurazione dei rapporti lavorativi, che si rinviene, invece, nella delibera della Giunta regionale n. 350 del 4 ottobre 2010, la quale, nell’ambito di un più generale riordino del settore, aveva previsto l’iscrizione in un elenco a esaurimento dei dipendenti degli enti di formazione professionale assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008; elenco successivamente istituito con il decreto assessoriale n. 5074 del 22 dicembre 2010.
Sia la delibera che il decreto sono stati, però, espressamente revocati con la delibera della Giunta Regionale n. 200 del 6 giugno 2013, che ha nuovamente riordinato il settore, prevedendo l’attivazione “di tutte le procedure amministrative per l’aggiornamento dell’albo del personale docente e non docente nel settore della formazione professionale secondo le previsioni contenute nella circolare dell’Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 1 del 15 maggio 2013”.
L’intento dell’Amministrazione regionale è stato chiaramente quello di chiudere la parentesi dell’elenco ad esaurimento previsto dalla delibera n. 350/2010 e dal decreto n. 5074/2010 e ripristinare – aggiornandolo – l’albo previsto dall’art. 14.
Tale operazione di azzeramento non ha, però, riguardato il requisito dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, in quanto la delibera n. 200/2013 prevede l’aggiornamento dell’albo secondo le previsioni contenute nella circolare assessoriale n. 1/2013, la quale dispone espressamente che possono essere iscritti esclusivamente coloro che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008.
Né può ritenersi, induttivamente, che tale limitazione temporale sia una legittima conseguenza di specifiche disposizioni di legge.
Invero, dall’esame della documentazione in atti e, in particolare, dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 17 del 27 gennaio 2011 e da quella n. 117 del 21 aprile 2011 non sembra che l’Amministrazione regionale abbia voluto estendere agli enti privati operanti nel settore della formazione professionale il divieto di assunzioni di nuovo personale previsto dall’art. 20, comma 6, della l.r. n. 11/2010 relativamente alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione.
E comunque, tale estensione sarebbe illegittima, in quanto agli enti della formazione non può essere applicata direttamente una disposizione, la quale ha destinatari completamente differenti, ovverosia le società a partecipazione pubblica.
Nemmeno tale estensione può essere operata in via interpretativa, in quanto l’Amministrazione regionale non può vietare a soggetti privati, pur se fruitori di finanziamenti pubblici, di assumere nuovi dipendenti con oneri evidentemente non a carico della finanza pubblica.
A diversa conclusione non può, peraltro, giungersi nemmeno ad ipotizzare che si sia voluto applicare l’art. 1, comma 10, della l.r. n. 25 del 29 dicembre 2008, pubblicato sulla GURS del 31 dicembre 2008 ed entrata in vigore lo stesso giorno, dato che tale disposizione non è richiamata dalla Amministrazione regionale.
Ma anche a volere ipotizzare che si sia tenuto conto di quanto dalla stessa disposto, (ossia del divieto di nuove assunzioni entrato in vigore proprio il 31 dicembre 2008), non si può non rilevare che l’art. 1 succitato riferisce il divieto alle “Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione”.
La disposizione è, pertanto, applicabile ai soggetti, i quali fanno parte del c.d. settore pubblico allargato che comprende, in aggiunta alla Pubblica Amministrazione, un settore extra P.A. costituito dagli enti che producono servizi di pubblica utilità e sono sottoposti a un controllo (diretto o indiretto) nella gestione e/o un intervento nel finanziamento da parte di entità pubbliche.
Orbene, gli enti privati della formazione non rientrano nel settore extra PA in quanto erogano un servizio di pubblica utilità a fronte di singoli progetti, che costituiscono oggetto di specifici contributi, il cui corretto utilizzo è verificato ex post dalla Regione.
Non si ha, pertanto, un controllo diretto o indiretto sulla gestione complessiva dell’ente, né un trasferimento costante di risorse riferito genericamente a tutte le attività svolte, ma molto più semplicemente il finanziamento di singole proposte formative, a seguito dell’ammissione a specifiche procedure selettive, con verifica successiva sul corretto utilizzo dei fondi.
I presupposti per la inclusione nell’ambito del settore pubblico allargato vanno, peraltro, valutati in astratto.
Sotto tale profilo deve rilevarsi che la circostanza che in Sicilia gli enti della formazione abbiano come entrata principale i contributi regionali e che siano previste forme di sostegno al reddito di una parte – necessariamente limitata – degli operatori della formazione non deve fare dimenticare che l’Amministrazione regionale non ha alcun rapporto diretto con gli operatori della formazione, che sono e rimangono dipendenti privati.
L’unico obbligo, che grava sulla Regione, è, infatti, quello di erogare agli enti, i cui progetti sono stati inseriti nei PROF o in altri strumenti equivalenti, i contributi previsti e di verificare la loro corretta utilizzazione.
L’estensione in via interpretativa non sarebbe, peraltro, ipotizzabile per le medesime considerazioni fatte relativamente all’art. 20, comma 6, della l.r. n. 11/2010.
Ne deriva che la previsione del requisito in questione ove intesa come diretta applicazione delle norme citate sarebbe illegittima e, conseguentemente, l’Amministrazione regionale non poteva prevedere, tanto più con una mera circolare n. 1/2013 genericamente richiamata nella deliberazione della Giunta regionale 200/2013, la mancata iscrizione all’albo degli operatori della formazione professionale dei soggetti (tra i quali i ricorrenti) non assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008.
Né il predetto requisito, ossia l’essere in servizio a tempo indeterminato entro il 31.12.2008, può intendersi come introdotto discrezionalmente dall’Amministrazione. Invero, l’ “albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale” è stato istituito dall’art. 14 della L.r. 24/1976, ed è la stessa che ne disciplina i presupposti per l’iscrizione, agli artt. 13 e 14, ponendo l’albo sotto la vigilanza ed il controllo di una apposita Commissione regionale (art. 15); pertanto, stante l’esistenza di alcuna specifica normativa di rango primario, l’iscrizione all’albo non può ritenersi o rendersi limitata a determinate categorie di soggetti, né subordinata a requisiti che nella legge non trovano riscontro.
Altra cosa, invece, sono le provvidenze e le altre misure di sostegno approntate dalla Regione per talune categorie di docenti del settore della formazione (e relativo personale amministrativo), ai sensi della L.r. 25/1993 (che all’art. 2 garantisce la “CONTINUITÀ LAVORATIVA al personale a tempo indeterminato” iscritto nell’apposito albo ex art. 14 L.r. n. 24/1976), ovvero ai sensi della L.r. n. 4/2003 (che all’art.132 (che ha istituito un apposito “FONDO DI GARANZIA del personale della Formazione Professionale”). Per tali categorie di lavoratori, in effetti nulla poteva e può impedire alla Regione di fissare requisiti collegati ai limiti delle proprie disponibilità finanziarie e quindi requisiti come quello dell’essere in servizio a t.i. al 31.12.2008 (che però nulla ha a che vedere con i requisiti che la legge del 1976 richiede in generale per l’ordinaria iscrizione all’albo).
In sostanza, al personale della formazione professionale ben possono richiedersi requisiti specifici per fruire delle provvidenze regionali istituite dalle leggi prima citate (l.r. 25/1993 e l.r. 4/2003), ma tali requisiti, tra cui quello dell’essere in servizio al 31.12.2008, non attengono all’iscrizione all’albo come invece risulta disciplinata direttamente ed esaustivamente dalla legge regionale n. 24 del 1976. La Regione, a sua volta, è ente pubblico finanziatore di attività e connessi rapporti di lavoro che sono e restano di natura privatistica (lavoratore-ente di formazione), come già chiarito da questo Tribunale con articolate sentenze 2315/2011, Sez. III, e n. 807/2015 Sez. II. Tali rapporti presuppongono, sì, l’iscrizione all’albo, ma non possono condizionare l’accesso al medesimo albo da parte di altri cittadini in possesso dei requisiti di legge. In questo senso, vale ricordare il D.A. del 16.10.1997, con cui la Regione, sostituendo precedenti decreti relativi all’albo, ha suddiviso quest’ultimo in due parti: una (ex art. 1) destinata al “PERSONALE IN SERVIZIO a tempo indeterminato docente e non docente dei corsi di formazione professionale”; l’altra (ex art. 2) destinata ai “SOGGETTI CHE ASPIRANO ad essere inseriti nelle strutture formative”. Nel primo caso rilevano requisiti ulteriori collegati o collegabili agli oneri finanziari gravanti sulla Regione; nel secondo rilevano i soli requisiti di legge.
Appare probabile che, nella congerie di provvedimenti che negli ultimi anni hanno caratterizzato il settore, la Regione non abbia tenuto ben distinti i due diversi ruoli che essa stessa assume quando agisce come controllore e gestore, in senso lato, dell’albo ex L.r. 24/1976, oppure quando agisce come soggetto erogatore di specifiche provvidente finanziarie per particolari categorie di lavoratori assunti dagli enti della formazione.
Da quanto detto deriva, nel caso di specie, che il rifiuto di iscrivere all’albo gli odierni ricorrenti si appalesa illegittimo, siccome motivato con l’assenza di un requisito (l’essere in servizio alla data del 31.12.2008, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) che non trova alcun riscontro nella citata L.r. 24/1974; un requisito che, viceversa, va riferito alla fruizione di particolari benefici finanziari a carico della Regione e concordati con le OO.SS. di categoria (v. il preambolo alla citata delibera della Giunta regionale n. 350/2010); come del resto chiarito dal punto 8 della stessa delibera 350/2010, in cui si parla di “estensione del «FONDO DI GARANZIA» a tutti i dipendenti degli Enti di Formazione Professionale ex lege regionale n. 24/1976 ASSUNTI FINO AL 31 DICEMBRE 2008″; con la precisazione ulteriore che “il fondo sarà dotato di opportuna copertura finanziaria”.
Concludendo, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del decreto dirigenziale n. 4228 del 1° agosto 2014 e della circolare dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 1 del 15 maggio 2013.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla – nei limiti di interesse dei ricorrenti – i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Assessorato intimato al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese di giudizio, in misura pari a € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 14 aprile 2015, 10 giugno 2015, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
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