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Inps su opzione donna i chiarimenti

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Le lavoratrici possono esercitare l’opzione donna a condizione di avere raggiunto 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Lo ribadisce la Circolare numero 45/2016 pubblicata oggi dall’Inps con la quale l’istituto recepisce le novità contenute nella recente legge di stabilità in materia pensionistica. Pertanto, si legge nel documento dell’Inps, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianita’ in regime sperimentale donna.In sostanza, come già anticipato da pensionioggi.it nelle scorse settimane, l’accesso al canale di pensionamento anticipato viene garantito alle nate sino al 30 settembre 1958 (1957 se autonome) con pieno superamento delle indicazioni contenute nelle circolari nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e del messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243. La Circolare invita, quindi, le Sedi territoriali a procedere alla lavorazione delle domande in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.

La Circolare torna anche sulla questione legata alle penalizzazioni per i lavoratori e le lavoratrici che sono usciti con la massima anzianità contributiva nel sistema misto tra il 2012 ed il 2014 con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni e che, pertanto, hanno visto l’applicazione della riduzione dell’1-2% sulle quote retributive dell’assegno per ogni anno di anticipo rispetto alla suddetta età. L’Inps ricorda che il comma 299 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 estende l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016. In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.

Scarni i chiarimenti riguardo le modalità applicative della disposizione. L’istituto si limita a precisare che sono confermate, ove compatibili, le istruzioni applicative già fornite con messaggio inps 5280/2014 e con la Circolare Inps 74/2015. Ciò dovrebbe significare che gli interessati possono presentare istanza diricostituzione della pensione volta ad ottenere la depenalizzazione dell’assegno a partire dai ratei maturati successivamente al 1° gennaio 2016 come accaduto in passato per coloro che hanno beneficiato della depenalizzazione recata dall’articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla legge 125/2013 riguardo ai periodi di contribuzione figurativa riconosciuta a seguito di donazione di sangue, dei congedi parentali di maternità e paternità e dei permessi giornalieri di cui alla legge 104/1992.

L’Inps, infine, ricorda lo spostamento dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2016 dei termini per presentare domanda di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all’amianto previsti dall’articolo 1, comma 115 della legge 190/2014


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Scritto da su feb 29 2016. Archiviato come ARCHIVIO ARTICOLI, IN EVIDENZA, LAVORO. Puoi seguire tutti i commenti di questo articolo via RSS 2.0. Salta e vai alla fine per lasciare una risposta. Pinging non è attualmente consentito

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