Convocazione assemblea sindacale referendaria per i lavoratori Iripa
ARCHIVIO ARTICOLI, SECONDO PIANO, SINDACATO martedì, luglio 28th, 2015E’ convocata assemblea sindacale referendaria di tutti i lavoratori dell’Ente IRIPA SICILIA per giorno 03 agosto 2015 alle ore 11,30 presso i locali dell’IRIPA Sicilia siti a Caltanissetta in via degli Orti, 20 per discutere e sottoporre a referendum approvativo l’ipotesi di Contratto di Solidarietà Difensivo di tipo B ex art. 5 L. 236/93 e dell’allegato 13 del vigente CCNL per la formazione professionale 2011-2013 tacitamente prorogato,
I 107 lavoratori dell’Ente saranno chiamati ad esprimersi con voto segreto e certificato sull’ipotesi di contratto.
L’illustrazione della Ipotesi di Contratto sarà a cura delle scriventi OO.SS. che lo hanno negoziato in trattativa preliminare per scongiurare il ricorso a riduzioni di personale ed a provvedinmenti espulsivi.
Distinti saluti.
Palermo, 28 luglio 2015
| FLC CGIL
f.to Sebastiano Marino |
CISL Scuola
f.to Giovanni Migliore |
UIL Scuola
f.to Nino D’Andrea |
Short URL: http://www.sicilialive24.it/?p=39468












Considerato che la nota delle OO.SS. contiene qualche imprecisione che può influenzare la scelta del Contratto di solidarietà per scongiurare il ricorso a riduzioni di personale ed a provvedimenti espulsivi, è opportuno puntualizzare cosa prevede la normativa in vigore nel caso di riduzione di orario:
• il CCNL di categoria vigente 2011/13 (http://www.iripasicilia.com/ccnl.asp) non prevede l’applicazione dei contratti di solidarietà al personale della Formazione Professionale della Sicilia in quanto l’All. 13 è annullato dalla seconda parte dell’All. 12 che richiama l’art. 26 del CCNL 1994/97 e la normativa regionale che lo disciplina e quindi la Circolare dell’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione n. 10/94/II/F.P. del 05/10/1994
(http://www.regione.sicilia.it/lavoro/uffici/fp/progetti/Accred/Norme_Sicilia/All_C06_2004/ALLEGATOG-gazzetta.pdf);
• il Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale con la nota Prot. n. 27703 del 24/04/13 (http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/20204400.PDF) ha precisato che “non si è inteso, comunque che fosse venuto meno il meccanismo previsto dalla circolare 10/1994 che regolamenta le modalità relative alle liste di mobilità provinciali istituite presso gli uffici del lavoro per i casi di sospensione o riduzione oraria nel rispetto di quanto stabilito, per altro, dal C.C.N.L. di riferimento”;
• il Giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza del 06/02/15 ha annullato il licenziamento di un Collega del CE.FO.P. poiché l’Ente aveva “avviato e seguito la procedura di mobilità prevista in generale dalla legge n. 223/1990 in luogo della più favorevole disciplina speciale contenuta nelle leggi regionali e nelle norme contrattuali richiamate dall’istante (l.r. n. 25/1993 e n. 4/2003; c.c.n.l. per la f.p. 1994-1997 e 2008-2013; circolare assessoriale n. 10/94/II/F.P.), frustrandone così la finalità di favorire, in ipotesi di crisi aziendale e di chiusura degli enti di formazione accreditati, la salvaguardia dell’occupazione e il reinserimento – con il confronto delle Istituzioni Regionali – del personale a tempo indeterminato, iscritto come l’istante negli albi di cui all’art. 14 della legge reg. n. 24/1976”;
il Personale dipendente degli Enti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è salvaguardato dalla L.R. 24 del 06/03/76, dalla L.R. 25 del 01/09/93 art. 2 e 2 bis, dalla L.R. 23 del 23/12/02 art. 39, comma 3, dalla L.R. 4 del 16/04/03 art. 132;
il Dipartimento Regionale Lavoro sostiene che, sopravvenendo la direttiva assessoriale n. 2247 del 16/01/14 (per l’annualità 2013/14) e la n. 84904 del 07/11/14, che sostituisce la n. 76434 del 08/10/14, (per l’annualità 2014/15), si intende cessata l’operatività e l’efficacia delle precedenti disposizioni in materia di mobilità; ma la normativa citata non può essere modificata da una disposizione del Dirigente generale e quindi la direttiva n. 2247 del 16/01/14, a firma dell’Avv. Corsello, non può “annullare e sostituire ogni disposizione di pari oggetto” ma, tuttalpiù, chiarire la corretta applicazione della normativa vigente. Il rapporto di gerarchia vale per le leggi, per il contratto collettivo (equiparato a una legge ordinaria) e per le Circolari a firma assessoriale concernenti delibere della Commissione Regionale per l’Impiego (CRI). Una legge può essere modificata o abrogata da un’altra legge di pari rango, o dalla Suprema Corte in caso si riscontrino nella stessa o in parte di essa motivi di legittimità costituzionale; gli articoli e gli allegati di un Contratto Collettivo possono essere modificati o abrogati solo dal successivo Contratto Collettivo che sostituisce in tutto o in parte il precedente; le delibere della CRI possono essere modificate o abrogate solo dallo stesso organismo, o da un altro di pari rango formatosi “legittimamente” in sostituzione del precedente. Una direttiva dirigenziale non può modificare o rendere inapplicabile una delibera della CRI a firma assessoriale. Se ciò fosse possibile non avrebbe motivo di esistere né la CRI né l’Assessore. Lo stesso vale per la Direttiva n. 84904 del 07/11/14, a firma dei DD.GG. dell’Istruzione e del Lavoro, che non può fare riferimento ad altro tipo di Mobilità se non a quella disciplinata dalla Circolare Assessoriale n. 10 del 05/10/94.
A questo punto dovrebbero esistere le condizioni per poter scegliere consapevolmente se accettare o meno il Contratto di solidarietà.